In questa sede, evidenzieremo un caso di inadempimento contrattuale, nello specifico di lavori che non sono stati eseguiti a regola d'arte, e cioè nel rispetto di quanto pattuito con precedente accordo, sia esso verbale o documentale.
Innanzitutto, poniamo subito in rilievo la fattispecie, illustrandola con un esempio pratico che ti sarà di ausilio per comprendere meglio quando si può effettivamente parlare di inadempimento:
Carlo commissiona dei lavori di posa di pavimentazione ( o ancora di ristrutturazione dell'appartamento, di una stanza, di una facciata etc..etc..) ad una ditta che si offre di fornire tali tipi di prestazioni e servizi.
Tuttavia, al termine dei lavori, Carlo si rende conto che la posa del pavimento non è avvenuta in modo corretto;
magari perchè il massetto non è stato trattato adeguatamente oppure perchè il pavimento scelto doveva essere di prima scelta ed invece ne è stato posato uno di qualità scadente e così via...
Ecco, a questo punto, capirai il malcontento del povero Carlo, che si troverà, per tali fatti, dinanzi ad un caso di inadempimento contrattuale per aver commissionato un lavoro che, di seguito, si scopre presentare vizi o difformità da quanto pattuito in precedenza..
Ebbene, le domande che Carlo si porrebbe in questo caso molto probabilmente sarebbero di questo tipo: Chi è il responsabile in questo caso? Come potrò dimostrarlo? Dovrò pagare ugualmente, anche se il lavoro non mi soddisfa???
Cerchiamo di capire insieme, quali sono le risposte a tal tipi di quesiti.
IL RESPONSABILE:
Per capire chi sia il responsabile e dunque a chi sia opportuno e legittimo imputare la colpa di una prestazione non eseguita a regola d'arte possiamo fare affidamento ad un articolo del codice civile ed in particolare il 1460 c.c. che tratta l'eccezione di inadempimento, che in questa sede ti spiegherò molto semplicemente col dirti che nei contratti a prestazioni corrispettive ( esempio: la prestazione di compiere l'opera commissionata alla quale segue il pagamento del lavoro svolto.. quello che semplicemente intendiamo con il tipo di rapporto "dare e avere"), ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie (ad esempio non esegue il lavoro commissionato o lo esegue in maniera differente rispetto a quanto pattuito - difatti l'inadempimento sussiste anche quando l'adempimento è "inesatto", in quanto, sostiene la norma, il creditore ha diritto all'esatta prestazione.) oppure ancora, non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Il presupposto di tale norma è proprio quello della natura sinallagmatica del contratto e cioè: ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte ( es. io ti do, se tu dai a me così come avevamo stipulato e pattuito in precendenza).
In poche parole se Carlo commissiona un lavoro (n.q. di committente) e la ditta ( n.q. di appaltatore), non lo esegue o lo esegue male, cosicchè la prestazione fornita sia per così dire affetta da un vizio, allora la dittà in questione sarà responsabile di inadempimento contrattuale.
Veniamo alla seconda domanda:
Come farò a dimostrare la responsabilità dell'appaltatore?
Solitamente consigliamo sempre di far riferimento ad un professionista del settore, che sia competente nel valutare il tipo di vizio, la natura, l'importanza dello stesso, per comprendere quale sia il modus operandi opportuno finalizzato alla risoluzione della problematica in questione.
Ciò è di norma possibile tramite una perizia opportunamente compiuta da un Perito che saprà cogliere tutte le criticità del caso. Solo successivamente e conseguentemente potremo rispondere all'ultima domanda e cioè quella relativa all'eventuale pagamento della prestazione, seppur questa non sia soddisfacente o confacente a quanto pattuito in precedenza.
In questi casi, per riuscire a tutelare al meglio i propri interessi e difendersi adeguatamente è importante affidarsi ad un Legale che saprà indirizzarti sulle modalità di azione e sui termini per denunziare le difformità o i vizi che caratterizzano l'opera.
Infatti è importante sapere che le difformità o i vizi dovranno essere denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta degli stessi e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna dell'opera e/o del lavoro svolto.