Il nuovo Decreto Sicurezza introduce il reato di occupazione arbitraria con pene severe, sgomberi immediati e tutela rafforzata per i proprietari.
Il DDL oramai convertito in legge, inserisce il nuovo reato nel codice penale all’art. 634 bis e introduce una procedura rapida per la reintegrazione nel possesso dell’immobile all’art. 321 bis del codice di procedura penale.
In particolare tale sanzione penale si applicherà a chi, con violenza o minaccia:
occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze;
impedisce il rientro nello stesso immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.
Al contempo la stessa pena del carcere sarà inflitta a chi si appropria di un immobile adibito a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri, oppure cede ad altri l'immobile occupato, ma anche a chi - fuori dei casi di concorso nel reato - si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, oppure riceve o versa denaro, o altra utilità, per la stessa occupazione senza titolo.
Il secondo comma dell’art. 634 bis applica la stessa pena a chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile (al di fuori dei casi di concorso), ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione. Per favorire l’interesse del proprietario a rientrare nel possesso della propria abitazione, il legislatore ha previsto anche una causa di non punibilità a favore dell’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, ma in sede referente si è opportunamente introdotta la procedibilità di ufficio quando il fatto commesso ai danni di persona incapace, per età o infermità. Si procede d’ufficio anche quando il fatto riguarda un bene pubblico o destinato al pubblico. Nel codice di procedura penale si introduce poi una procedura rapida per la reintegrazione nel possesso. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente dispone con decreto motivato il rilascio dell’immobile o delle pertinenze.
Se l’immobile occupato è l’unica abitazione effettiva del denunciante, la procedura di rilascio coattivo può essere esperita dalla Polizia giudiziaria, previa autorizzazione del P.M.
Insomma una normativa più stringente e severa nei confronti di chi priva dell'altrui diritto e godimento del bene immobile del tutto illecitamente, con una più rapida previsione di ripristino dello stato quo ante, evitando abusi oppure laddove ce ne siano stati, limitandone i danni in tempi rapidi.