26 May
26May

L'assegno mensile di assistenza è anzitutto una prestazione economica di natura "assistenziale", che rientra nel novero delle prestazioni previste per la tutela dell'invalidità civile. 
Tale prestazione viene erogata previa domanda della persona interessata, che dovrà ad ogni modo essere un cittadino italiano o comunitario iscritto nei registri di residenza, o se trattasi di soggetto extracomunitario, dovrà essere in possesso di permesso di soggiorno da almeno un anno e risiedere in maniera stabile e abituale sul territorio nazionale. 

Tali soggetti, prima di procedere ad una domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della prestazione anzidetta, dovranno poi presentare una riduzione quanto meno parziale dell'attività lavorativa ed essere in possesso dei requisiti socio-sanitari ed amministrativi previsti annualmente dalla disciplina di settore.

Venendo poi al requisito anagrafico, trattasi di persone ricomprese tra i 18 anni ed i 67 anni poichè atteso il superamento del limite di età la prestazione finirà col mutarsi in "assegno sociale", oppure ancora, in pensione di vecchiaia qualora ne sussistano i requisiti.

A tal riguardo, la Cassazione ci ha specificato un'informazione importante riguardo tale argomento e nello specifico con - sentenza n.17452 sezione lavoro -  del 31.07.2014, la domanda di pensione di inabilità contiene implicitamente anche quella relativa all'assegno mensile di assistenza, atteso che i due benefici previdenziali sono relativi ad un diverso grado di compromissione dell'attività lavorativa del richiedente, e quindi tra le prestazioni intercorre un chiaro rapporto di continenza, inoltre tra le due prestazioni vige comunanza anche di requisiti.

Per accedere a tal tipo di prestazione, ad oggi, con la modifica introdotta con la legge n.247 del 2007, occorre lo stato di inoccupazione del richiedente, più precisamente per accedere alla prestazione in esame il disabile non dovrà aver svolto attività lavorativa per il tempo in cui è stata avanzata la relativa domanda di riconoscimento della prestazione. Inoltre il disabile dovrà anche fornire la prova di non aver svolto attività lavorativa alcuna, potendo questa essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presuzioni. 

"Il requisito dell'inattività lavorativo previsto dalla legge 30  marzo 1971 n.118 art.13, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall?art. 14-septies del d.l. n.663 del 1979.

In sintesi l'invalido può svolgere un'attività lavorativa rispettando il limite previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ragion per cui, attualmente la prestazione in parola è divenuta cumulabile con l'attività da lavoro che non supera un reddito annuo per il 2022 di Euro 5.015,04.

Attenzione perchè dal reddito da tenere in considerazione ai fini della valutazione del requisito socio economico è quello del solo richiedente e non anche del suo nucleo familiare e nel computo restano esclusi i redditi riferiti all'importo dell'assegno in disamina e quelli ulteriori derivanti da pensione di guerra ed indennità di accompagnamento, ragion per cui invece rientrano tutti i redditi assoggettabili ad Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.




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