La Corte Costituzionale si è da poco pronunciata in tema di rivalutazione ed integrazione al minimo delle pensione con la pronuncia n. 94 del 2025, e lo fa, in tal caso, in tema di "IO" e cioè l'attribuzione dell'Assegno ordinario di invalidità.
Dapprima chiariamo cosa si intende con : "integrazione al minimo" della pensione. Più semplicemente l'integrazione al minimo è un sussidio che aumenta le pensioni troppo basse per portarle ad almeno il livello del trattamento minimo stabilito dalla legge, ma non è automatica e richiede specifici requisiti reddituali e contributivi, legati al versamento di contributi .
Attenendoci a dati tecnici e facendo dunque riferimento al requisito reddituale specifichiamo che il reddito individuale e, se coniugato, quello della coppia non deve superare determinati limiti, che vengono aggiornati annualmente. Per il 2025, i limiti sono circa 5.941,88 euro per i single e 21.008,92 euro per i coniugati (tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale).
Pensioni di importo inferiore al minimo: la pensione deve essere inferiore al trattamento minimo stabilito annualmente, pari a 616,67 euro nel 2025.
Veniamo dunque alla pronuncia.
Le eccezioni dell'INPS, come si legge dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.94/2025 lasciavano intendere che tale tipo di possibilità, e cioè quella attinente all'integrazione al minimo pensionistico, fosse possibile solo laddove la stessa fosse stata calcolata tramite il sistema retributivo, escludendo dunque sia il sistema contributivo che quello misto.
Tuttavia si legge in uno stralcio della sentenza che : Nel primo senso si muovono gli argomenti per i quali, qualunque sia il sistema di calcolo adottato, resterebbe identica la necessità di garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita, quando l’assegno ordinario d’invalidità risulti «inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore»: sarebbe irragionevole e discriminatorio, afferma il giudice a quo, consentire l’integrazione al minimo solo nel caso di calcolo dell’assegno con il sistema retributivo, tanto più che il criterio contributivo «è tendenzialmente meno favorevole e più restrittivo».
Dunque In questa prospettiva, e citando giurisprudenza costituzionale, la Corte rimettente pone l’accento, più che sui principi di eguaglianza e ragionevolezza, soprattutto sull’affermato radicamento dell’integrazione al minimo nella previsione del secondo comma dell’art. 38 Cost.
Infine, dunque, Ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva l'integrazione al minimo per gli assegni ordinari di invalidità (AOI) liquidati interamente con il sistema contributivo. l'impatto significativamente percepibile è che I beneficiari di AOI che erano esclusi da questa integrazione potranno riceverla, portando l'importo della pensione almeno fino al trattamento minimo (circa 603 euro mensili), anche senza contributi versati prima del 1996. La sentenza apre anche prospettive per i pensionati contributivi puri con pensioni molto basse.